Con Decreto del Responsabile della Sala Unificata Permanente è stato revocato lo Stato di Grave Pericolosità ai sensi della Legge Regionale n. 4/99 art. 42 comma 1.
Di seguito riportiamo il link per visualizzare il Decreto e lo stralcio della Legge citata:
Estratto delle Legge:
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 42 (Stato di grave pericolosità)
1. Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio per i boschi è maggiore, il responsabile del Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo, dichiara lo stato di grave pericolosità.
2. Durante il periodo di grave pericolosità in tutti i boschi e nelle superfici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) nonchè in ogni altra parte del territorio in prossimità dei boschi nella quale possa esservi pericolo di incendio è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.
3. Speciali deroghe giornaliere ai divieti di cui al comma 2 possono essere preventivamente autorizzate dall'Ente delegato per il territorio di competenza, sentito l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.